Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Questo provvedimento, sebbene sintetico, è emblematico di una delle conclusioni più comuni nel giudizio di legittimità e sottolinea l’importanza di una corretta impostazione tecnica dell’impugnazione. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare che ne decreta l’improcedibilità, con conseguenze significative per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 7 novembre 2024. Un soggetto, ritenendo ingiusta tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della stessa. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la trattazione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
All’udienza del 4 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha emesso un’ordinanza con cui lo ha dichiarato ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di esaminare le ragioni di merito sollevate dal ricorrente. L’inammissibilità può derivare da svariate cause, previste dal codice di procedura penale, come ad esempio la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici, o la proposizione di censure che riguardano la valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni
L’ordinanza, nella sua forma succinta, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questa tipologia di provvedimenti. Tuttavia, la decisione si fonda implicitamente sulla constatazione che il ricorso non rispettava i requisiti formali e sostanziali richiesti per accedere al giudizio di Cassazione. La motivazione della Corte, quindi, risiede nel rilievo di un vizio preliminare che ha reso superfluo e impossibile l’esame nel merito dei motivi di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, fissata in questo caso in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La pronuncia di inammissibilità ha due effetti principali. In primo luogo, rende definitiva e irrevocabile la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello di Firenze. In secondo luogo, comporta un onere economico per il ricorrente, che deve farsi carico non solo delle spese del procedimento ma anche di una sanzione aggiuntiva. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, la sua redazione richiede un’elevata specializzazione tecnica per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi procedere all’esame del merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza impugnata?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva e irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che quindi acquista piena efficacia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la
Corte di appello motivato in ordine alla gravità e non occasionalità della condotta, ritenendola – con giudizio di merito immune da censure –
incompatibile con i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, come pure per escludere la possibilità dell’applicazione di pene sostitutive, ritenendo che
la propensione dell’imputato alla violazione delle prescrizione è incompatibile con tale diverso regime sanzionatorio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estens
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