Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 14 aprile 2023 all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ferrara,
per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
In data 2 gennaio 2025, è pervenuta memoria difensiva dell’avv.
NOME COGNOME con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso.
Ritenuto che i motivi sollevati (Mancanza o manifesta illogicità della
motivazione; carenza della motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità,
perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3, 4 e 5 sen
app.); quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assist da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il r residente