Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti al Controllo sul Giudice di Merito
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti entro cui la Suprema Corte può operare. Un caso emblematico è quello che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non entra nel merito della questione ma si ferma a un giudizio preliminare. Una recente ordinanza della settima sezione penale chiarisce ancora una volta questo principio, sottolineando il rispetto per la discrezionalità del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo carico. Il ricorso mirava a contestare la valutazione operata dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di procedere a un riesame della vicenda, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale condanna pecuniaria ha una funzione sanzionatoria, volta a scoraggiare la proposizione di impugnazioni palesemente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede in un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove come farebbe un tribunale o una corte d’appello, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
La Corte ha ribadito che la determinazione del giudice di merito è rimessa alla sua discrezionalità e, come tale, è considerata incensurabile in sede di legittimità. Un’eccezione a questa regola si ha solo in due casi specifici:
1. Quando la decisione è frutto di arbitrio, ovvero è palesemente irragionevole e priva di fondamento logico.
2. Quando è supportata da una motivazione manifestamente illogica, cioè contraddittoria o basata su premesse errate.
Nel caso di specie, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la sentenza impugnata non presentasse nessuno di questi vizi. La valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, sebbene contestata dal ricorrente, rientrava pienamente nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito e non appariva né arbitraria né illogica. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti per chiunque si approcci a un giudizio in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta da un giudice per ottenere una riforma della sentenza. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione gravemente carente o contraddittoria.
La decisione rafforza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, confermando che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa, comportando costi significativi per il proponente e rendendo definitiva la sentenza impugnata. Pertanto, la scelta di ricorrere in Cassazione deve essere sempre ponderata attentamente, con una rigorosa analisi dei possibili motivi di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando le critiche mosse alla decisione impugnata riguardano la valutazione discrezionale del giudice di merito, a condizione che tale valutazione non sia frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, l’ordinanza conferma che la valutazione dei fatti è di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo per questioni di diritto (legittimità), come l’errata applicazione di una norma o vizi gravi della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CENTO il 14/04/1968
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 14 aprile 2023 all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ferrara,
per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
In data 2 gennaio 2025, è pervenuta memoria difensiva dell’avv.
NOME COGNOME con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso.
Ritenuto che i motivi sollevati (Mancanza o manifesta illogicità della
motivazione; carenza della motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità,
perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3, 4 e 5 sen
app.); quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assist da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il r residente