Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/08/1986
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di
Brescia ha confermato il trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998;
letto il motivo di ricorso avente ad oggetto, esclusivamente, la motivazione in ordine alla quantificazione della pena finale determinata, all’esito della riduzione
per il giudizio abbreviato, in otto mesi di reclusione;
ritenuto che la censura è del tutto generica e manifestamente infondata in quanto i giudici di merito hanno determinato la pena esattamente nel minimo
edittale di un anno di reclusione, operando la riduzione per il rito alternativo;
alcun profilo di censura è stato sollevato con riguardo alla esclusione dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, concesse in primo grado e
negate, in appello, a seguito di impugnazione del Procuratore generale territoriale;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025