Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Se queste non vengono seguite, il rischio è che venga dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo una recente ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso in udienza, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al procedimento. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dall’appellante.
Questa decisione sottolinea il ruolo della Cassazione non solo come giudice di legittimità, ma anche come garante del corretto svolgimento del processo, che inizia con la verifica dei requisiti formali e sostanziali di ogni impugnazione.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla decisione, la dichiarazione di un ricorso inammissibile deriva tipicamente da vizi specifici. Tra le cause più comuni vi sono la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici e pertinenti, oppure la proposizione di questioni che riguardano il merito dei fatti, non consentite in sede di legittimità. La decisione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare le argomentazioni della difesa, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La conseguenza più tangibile di questa ordinanza per il ricorrente è di natura economica. La Corte, infatti, non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità, ma ha anche condannato il ricorrente a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi generali sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro: questa sanzione pecuniaria è destinata alla Cassa delle ammende, un fondo statale utilizzato per finalità legate al sistema penitenziario.
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di preparare un ricorso con la massima diligenza, poiché un errore procedurale può non solo precludere la possibilità di una revisione del caso, ma anche comportare un significativo esborso economico.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene, di regola, condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso specifico?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità dipende dai motivi del ricorso?
Sì, l’inammissibilità può derivare dalla natura dei motivi (ad esempio, se si contesta la valutazione dei fatti, che non è consentita in Cassazione) o da vizi formali, come la presentazione tardiva dell’atto o la mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/01/1978
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 41605/24 COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (in ordine al reato di cui all’art. 337
Visti cod. pen.);
motivo di ricorso esaminato il
che il motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di ritenuto
motivazione circa l’affermazione di penale responsabilità e, in particolare, la ritenuta sussistenza di una ipotesi di minaccia penalmente rilevante
ex r . 337
cod. pen., esula dalla valutazione di legittimità, avendo la Corte di appello motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag.
1 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025