Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/03/1985
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in qu
sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già puntualmente esam disattese in appello, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è
in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (cfr. Sez. 6,
11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201
COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)
Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridi
perciò intangibile in questa sede di legittimità – la motivazione in provenienza delittuosa della merce rinvenuta nel negozio del ricorrente (acce
telefonici a marchio Apple, Samsung, Huawei), sulla scorta di indizi gravi pre concordanti (cfr. p. 4, ove si evidenzia: la mancanza di documenti giustifica
acquisto, sia pure di seconda mano; la scarsa qualità dei prodotti, con il logo o con nastro adesivo; le confezioni difforme dalle originali e i prezzi assai inf competenza degli operanti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso, il 7 marzo 2025.