Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/06/2003
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione
legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della scrimi di cui all’art. 54 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti
sede in quanto reiterativi di profili di censura già formulati con l’atto di già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo c
applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (cfr n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520-01; Sez. 6, n. 28115
05/07/2012, COGNOME, Rv. 253036-01), dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in part pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sottolinea, in particolare, ol
mancanza di concreta specificità della relativa richiesta avanzata in appello, ravvisabilità del presupposto del pericolo attuale di danno grave alla persona
mera e sola pregressa sistemazione della ricorrente con i propri prossimi cong in un campo nomadi);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.