Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi e delle ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio una decisione che respinge le doglianze di due imputati, delineando i principi cardine che regolano l’ammissibilità dei motivi di ricorso.
Il Contesto Processuale
Due soggetti hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. I ricorrenti, attraverso il loro difensore, hanno sollevato diverse censure contro la decisione di secondo grado, sperando in un annullamento della stessa. La Suprema Corte, tuttavia, ha esaminato i motivi e li ha ritenuti non meritevoli di un’analisi nel merito.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
I ricorrenti hanno basato il loro appello su tre argomenti principali, ciascuno dei quali è stato attentamente scrutinato dalla Corte e ritenuto deficitario sotto diversi profili.
1. L’Inutilizzabilità delle Deposizioni
Il primo motivo riguardava la presunta inutilizzabilità delle deposizioni rese dalle persone offese. I ricorrenti sostenevano che tali testimonianze non potessero essere usate contro di loro. La Corte ha rapidamente liquidato questa censura come manifestamente infondata. Citando un precedente consolidato (Cass. Sez. 5, n. 13391/2019), ha chiarito che l’inutilizzabilità non sussiste quando, all’epoca della deposizione, non risultava pendente alcun procedimento a carico dei testimoni. Questo principio garantisce che le dichiarazioni rese in buona fede non possano essere invalidate a posteriori.
2. Eccessività della Pena e Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, contestavano l’eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha qualificato questi motivi come improponibili. La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a criticare tale scelta, ma deve dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza. In assenza di ciò, il ricorso si trasforma in una non consentita richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
3. La Genericità e Ripetitività del Ricorso Inammissibile
Infine, la Corte ha rilevato un difetto trasversale a tutti i motivi: la loro genericità e aspecificità. I ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Anche una memoria difensiva successiva è stata giudicata meramente reiterativa. Questo vizio rende il ricorso inammissibile, poiché l’appello in Cassazione deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, non riproporre argomenti già disattesi.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è netta: la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi legati alla quantificazione della pena sono, per loro natura, legati al merito e diventano censurabili solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria. In secondo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso impone al ricorrente di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto, e non di limitarsi a riproporre le proprie tesi. La Corte ha ritenuto che i ricorsi in esame fossero carenti sotto entrambi questi profili, configurandosi come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante per gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, fondato su vizi specifici e non su generiche lamentele o sulla riproposizione di argomenti già vagliati. In caso contrario, il rischio non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna a sanzioni pecuniarie.
Quando la testimonianza di una persona offesa è utilizzabile?
Secondo la Corte, la testimonianza è utilizzabile se, al momento in cui è stata resa, non risultava la pendenza di un procedimento a carico della persona offesa stessa.
È possibile contestare in Cassazione l’eccessività della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, se la contestazione si risolve in una critica al potere discrezionale del giudice di merito. Tali motivi sono considerati improponibili se non evidenziano vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 12/03/1973 NOME nato il 29/08/1973
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Panaite e al.)
Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano:
manifestamente infondati quanto alla dedotta inutilizzabilità delle deposizi rese dalle persone offese, senza che all’epoca risultasse la pendenza procedimento a loro carico (v. Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, COGNOME, R 275624);
improponibili con riferimento alla dedotta eccessività della pena ed mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto risolventisi in non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determ il trattamento sanzionatorio;
comunque entrambi generici, per aspecificità, poiché riproduttivi di censu già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici giudice di merito.
Rilevato, altresì, che meramente reiterativa delle conclusioni già formulate il ricorso risulta il contenuto della memoria del 03/2/2024 redatta dal difen degli imputati avv. COGNOME
Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conda dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamen della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.