Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 16/09/1978
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha
rigettato la richiesta di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’
cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di B
1’11/11/2021, irrevocabile il 27/4/2023, in relazione a due ipotesi di ricettazi commesse nei mesi di settembre e ottobre 2019 a Cerignola, e della pronuncia
resa dalla Corte di appello di Bari il 21/3/2023, irrevocabile il 5/9/2023
relazione a una ipotesi di riciclaggio, commesso il 21 maggio 2018 a Cerignola;
Rilevato che in due motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e i
vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. qua all’omessa considerare l’omogeneità delle violazioni e la loro collocazion
cronologica in un arco temporale indicativo della permanenza dell’iniziale proposito delittuoso;
Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il
provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile
dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti di ricettazione delle autovetture erano già stati ideati alla data in cui è stato commesso il precede reato di riciclaggio dell’autocarro (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiul Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 3922 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla b dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 d 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto de ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazion della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, d euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.