Ricorso inammissibile: cosa significa e quali sono le conseguenze?
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco si fanno più stringenti. Non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze economiche e procedurali per chi lo propone.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 27 settembre 2024. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato le sue doglianze dinanzi ai giudici di legittimità. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 5 maggio 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel vivo della questione e di valutare se le censure mosse alla sentenza d’appello fossero fondate o meno. La pronuncia di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione aggiuntiva prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza rispettare i crismi procedurali.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica, la dichiarazione di ricorso inammissibile si fonda su ragioni prettamente giuridico-procedurali. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge. Un ricorso viene dichiarato inammissibile, ad esempio, quando i motivi proposti non sono specifici, si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure quando si cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La condanna alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a prevenire un uso strumentale o dilatorio dello strumento del ricorso.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla Corte di Cassazione è un filtro severo. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una decisione che rende definitiva la sentenza impugnata e comporta conseguenze economiche rilevanti. Chi intende presentare un ricorso deve quindi essere consapevole che i motivi devono essere solidi, pertinenti e formulati nel rispetto delle rigide regole procedurali, pena una pronuncia che, oltre a chiudere definitivamente la vicenda giudiziaria in senso sfavorevole, aggiunge un ulteriore carico di spese e sanzioni.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare la presentazione di impugnazioni infondate o dilatorie.
La Corte di Cassazione ha analizzato le prove del processo in questa ordinanza?
No, l’ordinanza si limita a dichiarare il ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non ha riesaminato i fatti o le prove del processo, ma ha riscontrato un vizio procedurale o di diritto che ha impedito l’esame nel merito del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19992 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 23/04/1982
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
180/RG. 4620
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe
indicata per i delitti di cui agli artt. 660 e 340 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profi
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio d
discrezionalità, di mitigare la sanzione attesa la condotta e i precedenti dell’imputato.
Peraltro, come è noto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce
un diritto ma richiede elementi positivi non addotti;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le
conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025.