Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IMOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
180/RG. 4620
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe
indicata per i delitti di cui agli artt. 660 e 340 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profi
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio d
discrezionalità, di mitigare la sanzione attesa la condotta e i precedenti dell’imputato.
Peraltro, come è noto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce
un diritto ma richiede elementi positivi non addotti;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le
conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025.