Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEBELLUNA il 26/07/2002
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazional
in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché inere al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivaz
e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 d bis
sentenza impugnata in relazione al motivato diniego dell’art. 62
cod. pen. e sulle fondate ragioni per la cui la Corte territoriale non ha tenuto
dell’invocata condotta processuale post delictum
del ricorrente, essendo essa stata subvalente
correttamente valutata come rispetto alla gravità della condotta, alla
negativa personalità del prevenuto ed ai suoi precedenti penali, anche specific rilevato,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il C nsigliere Estensore