Ricorso Inammissibile: La Chiarezza è Requisito Essenziale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase cruciale in cui ogni dettaglio conta. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la chiarezza e la coerenza logica dei motivi sono requisiti imprescindibili. Quando mancano, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento o in una riforma della decisione. Il ricorso si basava su una serie di motivi, tra cui la contestazione della sussistenza di alcune aggravanti.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della forma e della struttura stessa dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha riscontrato vizi gravi nella stesura del ricorso, tali da renderlo non scrutinabile.
In primo luogo, l’atto è stato definito ‘confuso nella spiegazione delle ragioni’. Questo significa che i motivi di appello non erano esposti in modo chiaro e ordinato, rendendo difficile per il collegio giudicante comprendere quale fosse l’effettivo percorso logico-giuridico seguito dalla difesa.
In secondo luogo, e in modo ancora più netto, gli argomenti relativi alla contestazione delle aggravanti sono stati giudicati ‘privi di coerenza logica’. Questa carenza è fatale in un ricorso per Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità, che valuta se la legge sia stata applicata correttamente. Se i motivi del ricorso sono illogici o contraddittori, impediscono al giudice di esercitare il proprio sindacato, ovvero di verificare la correttezza della decisione impugnata.
La Corte ha specificato che questa mancanza di coerenza non ha consentito di ‘individuare i rilievi mossi’, bloccando di fatto qualsiasi possibilità di analisi nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La precisione, la specificità e la coerenza logica non sono meri formalismi, ma l’essenza stessa del diritto di difesa. Un ricorso vago e confuso non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve proprio a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo che l’accesso alla giustizia di legittimità sia riservato a censure serie, chiare e giuridicamente fondate.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare il caso nel merito perché l’atto di ricorso non rispetta i requisiti fondamentali previsti dalla legge, come la chiarezza e la coerenza logica dei motivi.
Per quale motivo specifico la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano confusi nella loro spiegazione e privi di coerenza logica, specialmente riguardo alla contestazione delle aggravanti. Ciò ha impedito ai giudici di comprendere le censure mosse alla sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAPRI il 06/07/1980
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
letta la memoria difensiva con cui il ricorrente reitera gli argomenti di critica dedott nel ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del
ricorrente e alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del danno di rilevante gravità e dell’esposizione a pubblica fede, è inammissibile perché generico, privo dei requisiti
cod. proc. pen.
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c),
A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata in
relazione all’affermazione di responsabilità, se non in modo assertivo (nella sola rubrica del motivo) e confuso nella spiegazione delle ragioni.
Anche con riguardo alla dedotta violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, gli argomenti di censura sono privi di coerenza logica non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025.