Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/01/1984
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazional
ed il travisamento della prova in ordine all’art. 424 cod. pen., non è cons dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazio
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legi avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerge
processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo d sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sent
impugnata sulla sussistenza del reato contestato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione
legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è indeducibile
poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostati riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co siglie e Estensore