Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il 31/08/1964
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dats-av~–alielgarti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l’ordinanza con cui il Giu dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, il 13 dicembre 2024,
rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico minister procedimento penale a carico di NOME COGNOME e disposto la modifica, a cu
dell’ufficio di Procura, del titolo di reato indicato nel registro delle notitiae criminis;
che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, c
Giudice per le indagini preliminari, qualora non condivida la qualificazione del f operata dal pubblico ministero, non può ordinargli – salvo compiere un atto
abnorme, in quanto tale ricorribile in cassazione – di formulare l’imputazione n confronti dell’indagato per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali
richiesta l’archiviazione ma può, invece, ordinare l’iscrizione nel registro all’art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle ri
delle indagini portate a sua conoscenza (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, de
2014, Leka, in motivazione, a pag. 10; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018
COGNOME in motivazione, pagg. 5-6; Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, NOME, pa 2);
che, versandosi al di fuori delle ipotesi di abnormità, il provvedimento de quo agitur deve ritenersi non impugnabile;
che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 08/05/2025.