Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 26/04/1976
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, il COGNOME deduce l’illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con la quale, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa, è stato assolto con
la formula “perché il fatto non costituisce reato”, pur nell’ assenza di una condotta materiale nella presunta frode, alla quale sarebbe dovuta conseguire “non aver
commesso il fatto”;
rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, è
inammissibile per carenza d’interesse il ricorso dell’imputato avverso la sentenza di assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere la più ampia
formula liberatoria “perchè il fatto non sussiste”, ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e,
pur escludendo la prova dell’elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l’impugnante.
(Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014, Rv. 262393; in motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.