Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’esito di un processo non è sempre una questione di torto o ragione nel merito della vicenda. A volte, il percorso giudiziario si arresta per questioni procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il cuore della controversia. Analizziamo una recente ordinanza per comprendere meglio le dinamiche e le conseguenze di questa decisione.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi alla Suprema Corte, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Dopo aver ricevuto l’avviso e aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di riabilitazione per i detenuti.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza in esame non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche, la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione è generalmente legata a vizi specifici previsti dal codice di procedura. Tra le cause più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi di ricorso: L’atto di impugnazione non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge si assumono violate o quali vizi logici inficiano la sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti del processo come un terzo grado di giudizio, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è, pertanto, inammissibile.
* Vizi di forma o termini: Il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge o senza rispettare le formalità prescritte.
La decisione di inammissibilità, quindi, non significa che la Corte abbia dato ragione alla Corte d’Appello nel merito, ma semplicemente che il ricorso non aveva le caratteristiche tecniche per essere esaminato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità chiude definitivamente la vicenda processuale. La sentenza della Corte d’Appello diventa irrevocabile e passa in giudicato, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Per il ricorrente, oltre alla delusione per non aver ottenuto una revisione del caso, si aggiunge un onere economico non trascurabile.
Questo provvedimento sottolinea l’importanza cruciale di una redazione tecnica e rigorosa del ricorso per Cassazione. Affidarsi a un professionista esperto è fondamentale per evitare che il proprio diritto a un ultimo grado di giudizio si infranga contro ostacoli procedurali, trasformando un’opportunità in un’ulteriore condanna economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La decisione della Corte d’Appello è stata modificata dalla Cassazione?
No, la dichiarazione di inammissibilità non modifica la decisione precedente. Al contrario, la rende definitiva e non più impugnabile, senza che la Corte di Cassazione ne abbia valutato il contenuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/07/1973
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata
riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. Pen. e la mancata concessione dell’attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648 c.p., non sono deducibili in quanto fondati
su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pag.
4-5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente