Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 15/09/1982
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce l’intervenuta prescrizione del reato
è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto
speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della
determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base, con scadenza, nel caso di specie, l’
11/01/2026 (Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del
13/05/2021, Rv. 281675);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente