Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LECCE il 04/12/1978
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME
osservato che i motivi di ricorso, non scanditi in forma specifica ma
sostanzialmente riconducibili ad una doglianza sulla responsabilità e ad un’altra relativa al trattamento sanzionatorio (art. 62 n. 4, cod. pen., particolarmente)
sono, entrambi, manifestamente infondati:
– il primo, perché ripropone, nelle forme di un appello e senza elevare a critica di legittimità le doglianze già espresse nel giudizio di merito, dimenticando che in
questa sede la prospettiva del giudizio sulla sentenza è limitata alla valutazione di carenze motivazionali, nel prisma della manifesta infondatezza e della
contraddittorietà, senza possibilità di valutare ricostruzioni alternative;
– il secondo, perché il trattamento sanzionatorio, e la relativa discrezionalità
di apprezzamento, appartengono al giudizio di merito, espresso nel caso concreto in una motivazione del tutto adeguata, che evidenzia la insufficienza del mero
parametro economico ai fin della valutazione dell’entità del danno, nel caso specifico ritenuto particolarmente significativo per le modalità concrete del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025.