Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/10/1980
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza dell’8/10/2024 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 14/2/2023 dal locale Tribunale, con la quale
NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena – ridotta per il rito abbreviato
– di un anno di reclusione e 2mila euro di multa.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’assenza di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità ed al
trattamento punitivo.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché non sostenuto da alcun effettivo argomento e del tutto privo di qualunque riferimento alla sentenza
impugnata, della quale, infatti, non è citato neppure un passaggio o indicata una qualche considerazione; lo stesso ricorso, dunque, manca radicalmente di un
confronto con la pronuncia di appello, sebbene doveroso. Al riguardo, peraltro, merita sottolineare che la stessa decisione contiene una motivazione
particolarmente ampia e dettagliata, quanto agli elementi che determinano il trattamento sanzionatorio (unico profilo oggetto di gravame), con particolare riguardo alla recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena ed alla mancata sostituzione di questa con pene detentive brevi (pagg. 2-8).
Tutti questi argomenti – si ribadisce – sono estranei al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
Il gr4sigliere estensore
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