Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BELFORTE DEL CHIENTI il 02/04/1963
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Ancona che, in totale riforma della pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato assolto dal delitto di bancarotta semplice, lo ha, invece, condannato per il
reato ascrittogli;
letta la memoria trasmessa via Pec dalla Difesa dell’imputato il 6 giugno 2025;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo all’imputato, della qualifica di
amministratore di fatto e che, con il secondo motivo, esso deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
ritenuto che essi siano manifestamente infondati poiché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME Rv. 226074 – 01) e in quanto la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7 e pag. 9 in relazione al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto e al diniego della sospensione condizionale della pena) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.