Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 31/08/2000
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, effettuata
per relationem, riproducendo quanto affermato dal giudice di prime cure, nonché dell’effettuata
determinazione della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – sono inammissibili in quanto, oltre ad essere caratterizzati da particolare
genericità, non si confrontano con l’ordito motivazionale, in cui si sono correttamente valorizzati profili rilevanti
ex art. 133 cod. pen. (si vedano i passaggi sulla condotta
contemporanea all’azione criminosa e al il numero e il valore delle false banconote detenute); sicché l’esercizio del potere discrezionale è stato condotto nei limiti di
quanto previsto dall’art. 132 cod. pen.; considerato, inoltre, che, per ciò che concerne le circostanze attenuanti generiche, l’assenza di elementi positivamente valutabili, i
numerosi precedenti penali, nonché il tentativo, compiuto dall’imputato, di distogliere l’attenzione degli operanti accusando falsamente un altro soggetto, costituiscono aspetti congruamente evidenziati con motivazione esente dai dedotti vizi;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente