Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 14/03/1989
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95
d.P.R. 115/2002.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la
mancanza di idonea motivazione a sostegno della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato.
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argonnentativo sul
punto, avendo i giudici di merito posto in evidenza, attraverso attenta analisi delle emergenze in atti, come la consapevolezza di attestare il falso da parte
dell’imputato fosse evincibile dal fatto che egli aveva indicato nella dichiarazione quei soli redditi, con valore più basso, che consentivano l’accesso al beneficio
non dovuto. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.
581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza
alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità
del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore
Il Pr
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Così deciso in data 24 giugno 2025