Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28759 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 02YEY2W) nato il 21/08/1985
avverso la sentenza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visto il ricorso proposto da NOMECOGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen.;
rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione di legge;
carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto.
Rilevato che la sentenza, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 24 gennaio 2025;
rilevato che, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. i termine per proporre ricorso in cassazione è pari a giorni quindici decorrenti, ai
sensi dell’art. 585 comma 2, lett. b) cod. proc. pen., dalla lettura de provvedimento in udienza.
Ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso scadeva quindi in data
8/2/2025.
Rilevato che il ricorso in cassazione è stato depositato in data 4/3/2025, come risulta dall’attestazione di cancelleria in calce alla sentenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di legge indicato sopra.
Rilevato in ogni caso che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.
pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegal
della pena o della misura di sicurezza;
rilevato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponib l’impugnazione e che la correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata in sentenza da puntuali riferimenti alle emergenze processuali.
Ritenuto che deve adottarsi la procedura “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488).
Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenzadi colpa nella nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il reidente