Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (COGNOME) nato a LIBIA( LIBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 28 febbraio 2025 il Tribunale di Padova ha applicato a
NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5,
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle
indicate dall’art. 448, comma
2
bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge
23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore