Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 16/09/1987
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della
specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p osservato
che per le modalità stesse con cui è stato formulato, il motivo è
privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, al di là della generica menzione a non meglio specificate ‘disagiate condizioni economiche’
dell’imputato ed una contraddittoria menzione del ‘non particolare disvalore della condotta’ – già considerato dai giudici riconoscendo le attenuanti ex art. 62 bis ed
ex art. 62 n. 4, cod. pen.;
ritenuto che, per tali ragioni, il motivo sia
bon à tout faire, utilizzabile per
qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifico e condannato all’inammissibilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1 luglio 2025.