Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 18/01/1968
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale
Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 22 marzo 2024 dal
Tribunale di Caltagirone per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ot
1990, n. 309.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (Inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; contraddittorietà ed illogicità de motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.; inosservanza
erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in se di legittimità, perché prospettanti deduzioni generiche e riproduttive di profil
censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Cort territoriale (p. 3 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionat
è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risul incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e n
illogica motivazione (p. 3 sent. app.) e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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