Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 06/07/1976
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 22 aprile 202
dal locale Tribunale, in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 cpv
9 ottobre 1990, n. 309.
che l’unico motivo proposto (Violazione dell’art. 133 cod. pen. per ess
Ritenuto stata la circostanza aggravante dell’ingente quantitativo valutata anche a
dell’applicazione della sanzione massima prevista dalla cornice edittale dell’
d.P.R. 309/90) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), il quale
corretta applicazione del consolidato principio per il quale, ai fini della determi della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto
differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio ne bis
in idem
(Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M, Rv. 275904 – 03
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., COGNOME e altri, Rv. 264378); doven altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensur qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da mot manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr d nte