Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare non solo alla conferma di una condanna, ma anche a ulteriori oneri economici per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere i criteri di valutazione della Suprema Corte e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente motivata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce in data 20 settembre 2024. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’oggetto del contendere, come si evince dal provvedimento, riguardava la valutazione del trattamento sanzionatorio, ovvero la pena inflitta al condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 luglio 2025, ha messo fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, chiudendo di fatto il caso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la definitiva conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno spinto i giudici a qualificare il ricorso come inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero generici e non specifici. In particolare, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha sottolineato che la sentenza di secondo grado (in particolare a pagina 6) aveva fornito una motivazione logica e adeguata sulla congruità della pena. I giudici d’appello avevano infatti correttamente ponderato diversi elementi per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato:
1. La particolare gravità del reato: La natura e le modalità del fatto commesso sono state un fattore determinante.
2. I precedenti dell’imputato: La storia criminale del soggetto ha inciso sulla valutazione della sua pericolosità sociale.
3. Il comportamento successivo al fatto: La condotta tenuta dall’imputato dopo la commissione del reato è stata considerata rilevante ai fini della commisurazione della pena.
Poiché la Corte d’Appello aveva già esaurientemente motivato questi aspetti, e il ricorso non presentava nuove e specifiche critiche a tale ragionamento, la Cassazione lo ha giudicato privo dei requisiti necessari per essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione delle doglianze già esaminate nei gradi di merito. Per avere successo, l’impugnazione deve individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza precedente, come illogicità manifeste o violazioni di legge. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori spese. La decisione insegna che la strategia difensiva deve essere mirata e tecnicamente precisa, specialmente nel giudizio di legittimità, dove il controllo della Corte è limitato a questioni di diritto e non può riesaminare i fatti del processo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già valutate e respinte nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva già fornito una motivazione adeguata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla particolare gravità del reato, sui precedenti penali dell’imputato e sul comportamento che quest’ultimo ha tenuto successivamente alla commissione del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25871 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il 28/12/1991
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato
ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in odirne
all’eccessività del trattamento sanzionatorio – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato
della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la
pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda,
in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, che ha dato conto della ritenuta equità del trattamento sanzionatorio sulla base della particolare gravità del reato nonché sui precedenti dell’imputato e sul comportamento da questo tenuto successivamente al fatto);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025.