Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato
che entrambi i motivi di ricorso sono indeducibili poiché
riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generici se non addirittura apparenti in quanto non
in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d’appello (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 sul travisamento, non escluso dalla successiva
identificazione dell’imputato ad opera delle forze dell’ordine, in base al vestiario rinvenuto, identico a quello indossato, nelle immagini registrate, dall’autore della
rapina; nonché pg. 6, sulla necessità della rituale offerta reale, ai fini del conseguimento della attenuante invocata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsigliere Estensore