Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del patteggiamento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i ricorsi sono destinati ad essere esaminati nel merito. Quando un’impugnazione non rispetta i presupposti di legge, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con effetti significativi per chi l’ha proposto. Questo caso specifico riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento, offrendo spunti importanti sulla natura di questo istituto e sui limiti alla sua revisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 24 febbraio 2025. La sentenza in questione era il risultato di un accordo tra l’imputato e la pubblica accusa, comunemente noto come “patteggiamento”. Nonostante l’accordo raggiunto in primo grado, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a valutarne l’ammissibilità.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 giugno 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso presentato semplicemente inammissibile. La Corte ha adottato una procedura accelerata, detta de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità permette ai giudici di decidere senza un’udienza pubblica quando l’inammissibilità del ricorso appare manifesta.
Conseguentemente alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento. I giudici hanno sottolineato che il patteggiamento nasce da un accordo tra accusa e difesa, un “atto negoziale” attraverso cui l’imputato accetta una determinata pena, dispensando l’accusa dall’onere di provare in dibattimento i fatti contestati.
Questa natura consensuale limita fortemente le possibilità di impugnazione. Le linee argomentative di un eventuale ricorso devono essere strettamente correlate ai vizi specifici che possono inficiare l’accordo, e non possono rimettere in discussione il merito dei fatti. Poiché il ricorso presentato non rientrava nelle ristrette maglie concesse dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, la Corte lo ha ritenuto palesemente infondato e, quindi, inammissibile. La condanna alla sanzione pecuniaria è stata inoltre giustificata dall’assenza di elementi che potessero indicare una “assenza di colpa” del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva di presupposti, richiamando a tal proposito una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000).
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulle conseguenze di un’impugnazione avventata, specialmente in materie procedurali complesse come il patteggiamento. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile con la procedura de plano evidenzia la volontà del legislatore e della giurisprudenza di deflazionare il carico della Corte di Cassazione, sanzionando i ricorsi privi di seria prospettiva di accoglimento. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, valutando scrupolosamente i limitati motivi consentiti dalla legge per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche una significativa sanzione economica.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro.
Perché il ricorso contro una sentenza di patteggiamento ha limiti specifici?
Il ricorso è limitato perché la sentenza di patteggiamento si basa su un accordo tra l’imputato e l’accusa. Con questo accordo, l’imputato accetta la pena e rinuncia a un processo completo, quindi non può successivamente contestare nel merito i fatti come se si fosse in un giudizio ordinario.
Cos’è la procedura “de plano” utilizzata dalla Corte?
È una procedura semplificata e accelerata che consente alla Corte di Cassazione di decidere su un ricorso senza fissare un’udienza, basandosi unicamente sugli atti scritti, quando l’inammissibilità è evidente. È disciplinata dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
- Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in data 24.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod.proc.pen., ha applicato a COGNOME NOME, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni due di reclusione e di euro 6000
di multa.
- L’imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della congruità della
pena e della sua sospensione condizionale.
- Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato,
al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025.