Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il 09/08/1990
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parz riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato l
pena inflitta a NOME imputata per il reato previsto e punito dall’art.
73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle part in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazio
del disposto dell’art. 129 cod.proc.pen.;
considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, no numerus clausus
rientrando nel delle doglianze proponibili avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n.
del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102 – 01: «In tema di concordato in appello, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-b
cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della pa di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili l doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinent determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pr dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 27523 -01];
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa del ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025.