Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25258 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della
Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all’idoneità
dell’opposizione all’attività di ufficio e al dolo;
ritenuto che anche i residui motivi relativi
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al trattamento sanzioNOMErio, al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al beneficio della sospensione
condizionale della pena sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede
/
perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente