Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale esito, sottolineando l’importanza di non riproporre argomenti già vagliati e di non introdurre nuove questioni per la prima volta in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
Una persona, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti riguardavano un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa e contestazioni sul trattamento sanzionatorio applicatole. La difesa, inoltre, sollevava per la prima volta in questa sede la questione della mancata applicazione di una norma che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare, riscontrando vizi procedurali che impedivano un’analisi più approfondita. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza precedente, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che rappresentano principi cardine del processo in Cassazione.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo punto critico risiedeva nella natura dei motivi del ricorso. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate erano generiche e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre le stesse identiche questioni senza evidenziare specifici vizi di legittimità rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
L’Impossibilità di Introdurre Nuove Doglianze
Il secondo motivo di inammissibilità riguardava la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto). La Corte ha sottolineato che questa questione non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. Il processo di Cassazione non permette di introdurre “a sorpresa” nuove tematiche che avrebbero dovuto essere discusse nei gradi di merito. Questo principio serve a garantire la progressione ordinata del processo e a evitare che la Cassazione si trasformi in un’istanza dove riesaminare l’intero caso da zero.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso inammissibile non è un esito senza conseguenze. La legge prevede che chi attiva inutilmente la giustizia di legittimità, senza versare in colpa (come stabilito dalla Corte Costituzionale), debba farsi carico non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici, pertinenti e che non siano una mera riproduzione di atti precedenti, pena la declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, meramente ripetitivi di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, o se vengono presentate questioni che non erano state sollevate in appello.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo non discusso in appello?
No, la Corte ha stabilito che una doglianza non dedotta in appello, come la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. nel caso specifico, non può essere proposta per la prima volta in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5593 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato il 10/10/1984
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti – concernenti l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa l’imputata e il trattamento sanzionatorio sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata);
considerato che la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., peraltro generica, non era stata dedotta in appello e, quindi, non può essere proposta in questa sede per la prima volta;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME9> Il Presidente