Ricorso Inammissibile: Quando un Errore Formale Costa Caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la precisione formale nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, non per questioni di merito, ma per un vizio procedurale. Questo caso evidenzia come un dettaglio apparentemente minore possa avere conseguenze significative, inclusa una condanna pecuniaria per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: L’Appello Respinto
Un imputato, a seguito di una sentenza di primo grado, presentava ricorso avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello. L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava una lacuna formale considerata decisiva dai giudici della Suprema Corte. Il caso giungeva quindi all’attenzione della settima sezione penale della Cassazione per la valutazione della sua ammissibilità.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha deciso di non entrare nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni del ricorrente fossero infondate, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti previsti dalla legge per poter essere esaminato.
L’Assenza dell’Elezione di Domicilio
Il punto focale della decisione è stata la constatazione che nell’atto di ricorso non vi era alcun riferimento a una ‘elezione di domicilio’ precedentemente effettuata. Questo atto formale è essenziale per garantire la corretta notifica delle comunicazioni giudiziarie. La Corte ha inoltre sottolineato come l’imputato fosse libero al momento della presentazione del ricorso, un elemento che rafforza l’importanza del rispetto di tali oneri procedurali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il rigore formale. Secondo i giudici, l’assenza di un’indicazione relativa al domicilio eletto costituisce un vizio insanabile che impedisce la prosecuzione del giudizio di impugnazione. Poiché l’atto non era conforme alle prescrizioni di legge, l’unica conseguenza possibile era la dichiarazione di inammissibilità. Coerentemente con questa pronuncia, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della diligenza nella redazione degli atti processuali. Un errore formale, come l’omessa menzione dell’elezione di domicilio, può precludere l’accesso alla giustizia e comportare sanzioni economiche rilevanti. Dimostra, ancora una volta, come nel diritto la forma sia anche sostanza e come l’assistenza di un difensore esperto e meticoloso sia indispensabile per navigare le complessità del sistema giudiziario, evitando esiti sfavorevoli basati su questioni puramente procedurali.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché nell’atto non era contenuto alcun riferimento a una elezione di domicilio precedentemente resa dall’imputato, costituendo un vizio procedurale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Lo stato di libertà dell’imputato ha avuto un ruolo nella decisione?
Sì, la Corte ha specificato che l’imputato era libero al momento della proposizione del gravame, un elemento considerato rilevante nel valutare la correttezza procedurale dell’atto di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 20/09/1978
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 10935/25 Megna
OSSERVA
Visti gli atti e la ordinanza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazion
condanna per il reato di cui all’ art.
387-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto
provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- la sanzione di inammissibilità in ragione del mancato riferimento a una elezione
domicilio resa in precedenza si risolve in una “limitazione al diritto di accesso alla giurisd superiore”;
che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dall’atto di appell non è contenuto riferimento alcuno a una elezione di domicilio precedentemente resa, essendo l’imputato libero al momento della proposizione del gravame (ed essendo stata la sentenza di promo grado emessa il 9 ottobre 2023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025