Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRAPANI il 31/10/1975
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il difensore di NOME COGNOME
censura l’inosservanza dell’art. 530 cod. pen., per effetto della carenza dell’elemento soggettivo dei delitti di evasione contestati, è inammissibile, in
quanto si risolve nella sollecitazione a pervenire ad una diversa lettura degli elementi probatori in atti, non consentita nel giudizio di legittimità;
che il secondo motivo, relativo all’inosservanza dell’art.
Considerato
62-bis cod. pen., in relazione all’omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze
attenuati generiche sulla recidiva contestata, è inammissibile, in quanto è
meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6
della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.