Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/12/1995
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo oggetto di ricorso, con il quale si deduce la
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di giudizio d responsabilità con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo
del reato, è generico perché privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla sentenza e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il giudice di appello, con apparato giustificativo scevro da manifeste illogicità, ha ritenuto sussistente in capo all’odierno ricorrente la consapevolezza della
provenienza delittuosa del bene ricettato (si vedano le pagg. 3-4 della pronuncia impugnata), applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità secondo cui «risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quin
anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi dell riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una
spiegazione attendibile dell’origine del possesso» (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.