Ricorso Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, i giudici di legittimità hanno messo un punto fermo a una vicenda processuale, senza nemmeno entrare nel merito della questione, a causa di vizi che hanno reso l’appello non esaminabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 7 ottobre 2024. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per il 20 giugno 2025.
La Decisione della Corte di Cassazione
All’esito dell’udienza, la Corte, presieduta dal Dott. Giorgio Fidelbo e con relatrice la Dott.ssa Federica Tondin, ha emesso un’ordinanza tanto sintetica quanto netta. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito delle sue accuse, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti di legge necessari per essere preso in considerazione.
Le Motivazioni e le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza, nella sua stringatezza, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni di inammissibilità (che possono essere molteplici: tardività della presentazione, genericità dei motivi, errata individuazione delle norme violate, etc.). Tuttavia, il dispositivo è chiarissimo riguardo alle conseguenze. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta due effetti principali per il ricorrente, come stabilito nel dispositivo (P.Q.M. – Per Questi Motivi):
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi relativi al giudizio di Cassazione da lui promosso.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Di fatto, la sentenza della Corte d’Appello di Roma diventa definitiva e irrevocabile. La via dell’impugnazione si è chiusa con una pronuncia che ha bloccato l’esame sul nascere.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rigoroso rispetto di forme e termini. Un ricorso inammissibile non solo impedisce che le proprie ragioni vengano ascoltate nel merito, ma espone anche a significative conseguenze economiche. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una preparazione tecnica impeccabile nella redazione degli atti di impugnazione, per evitare che un errore formale possa precludere la tutela dei propri diritti.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza della Corte d’Appello è stata modificata?
No. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 01/01/1975
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi sono privi della puntuale enunciazi delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impug
rilevato che, comunque, essi sono manifestamente infondati, in quanto, in parte, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici
merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste
incongruenze logiche (in riferimento allo stato di necessità e all’art. 131-biscod. pen.: si v pag. 1-2 e 5 della sentenza impugnata) e, in parte, non proponibili per la prima volta in sede
legittimità (in riferimento alle pene sostitutive, la cui applicazione non era stata chiesta l’atto di appello né in udienza);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.