Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FORMIA il 01/07/1987
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di
cui agli artt. 640 e 416-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di
motivazione sul trattamento punitivo poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 133 e ss. cod. pen., hanno
evidenziato aspetti direttamente riconducibili alla condotta dell’imputato e alla sua personalità e applicato l’aumento di pena per effetto della continuazione esterna
con altra sentenza di condanna irrevocabile, sicchè del tutto irrilevanti appaiono le comparazioni con le posizioni – genericamente descritte- di altri coimputati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera-lance
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