Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 febbraio 2023, con cui, all’e
di rito abbreviato, NOME COGNOME, riconosciute le attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62
bis cod. pen.
equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era stato condann alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato
cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Torino il 2 febbraio 2
Osservato che l’unico motivo di ricorso sollevato, con cui la difesa censura la mancat applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l’eccessivit
pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (
2-3) la Corte di appello, in maniera non illogica, ha rimarcato l’abitualità dell’attività di dell’imputato, desumibile dalla disponibilità immediata di altre dosi pronte per i pro
acquirenti, in aggiunta alla cessione già accertata, oltre che la circostanza che, prima del f
COGNOME aveva già subito tre condanne per il medesimo reato per il quale si è proceduto in questa sede, aspetto questo che induce a ritenere tutt’altro che sproporzionata la pena irrogata a COGNOME
Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimet del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.