Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo tipo di pronuncia, sebbene breve, è estremamente significativa nel panorama giudiziario, poiché non entra nel merito della vicenda ma la conclude definitivamente per motivi procedurali. Analizziamo il caso e le sue implicazioni pratiche.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Due soggetti, ritenendosi lesi da tale decisione, hanno deciso di impugnarla proponendo ricorso per Cassazione. Questo rappresenta l’ultimo grado di giudizio, dove la Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione del diritto e il rispetto delle norme processuali (un giudizio di legittimità).
La Pronuncia della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato i ricorsi proposti semplicemente inammissibili.
Questa decisione significa che i Giudici non hanno nemmeno iniziato a valutare se i motivi di ricorso fossero fondati o meno. La dichiarazione di ricorso inammissibile agisce come un filtro che blocca l’accesso al giudizio di merito quando l’atto di impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame. A seguito di questa pronuncia, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva a tutti gli effetti.
Le Motivazioni
Il provvedimento in analisi non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in ordinanze di questo tipo. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso quali norme di legge si ritengono violate o quali vizi procedurali avrebbero inficiato la sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: I ricorrenti tentano di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Vizi di forma: L’atto manca di elementi essenziali richiesti dal codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità comporta due conseguenze dirette e gravose per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. In secondo luogo, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro. Questa sanzione pecuniaria ha una finalità dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, non solo conferma la validità della sentenza di secondo grado, ma pone anche a carico dei ricorrenti un onere economico non trascurabile, a testimonianza della serietà del vaglio di ammissibilità operato dalla Suprema Corte.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo ai ricorsi presentati?
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Cosa comporta per i ricorrenti la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della sentenza d’appello?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha esaminato il merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sui presupposti dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16553 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 19/04/1993 COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 02/10/1981
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME COGNOME e NOMECOGNOMEeri NOME erano stati
condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo dei loro difensori;
– che l’unico motivo di entrambi i ricorsi è intrinsecamente generico, in quanto priv una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi e dei correlat
riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato; i ricorsi (pressoché identici) si esaurisc mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggi
sentenza di condanna;
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente