Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16600 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 01/10/1972
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione proposto avverso la pronuncia di condanna di primo grado in ordine al reato di cui agli artt.
582 e 585 cod. pen.
Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 20 marzo 2025, a firma del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME con la quale si insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
ex art. 581, comma
1-ter cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto,
come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte la disciplina contenuta nell’art.
581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte
sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod.
proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o
elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Cass., Sez. un., ud. 24 ottobre 2024).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il c nsigliere estensore
Il Presidente