Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CASTELLANETA il 23/07/1976
avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione
dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento di un unico
vincolo di continuazione tra i reati di cui alle quattro sentenze indicate nell’istanza
(avendola, invece, riconosciuta per due gruppi distinti di sentenze), con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla
consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche tutti quelli successivi
tenuto conto della distanza temporale tra di essi, dei differenti luoghi di consumazione e delle diverse modalità di esecuzione degli stessi;
Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Considerato, infine, che,quanto alla entità della pena pecuniaria i il ricorso è inammissibile per la mancanza di specifiche censure sul punto;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.