Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma e Condanna alle Spese
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito che blocca l’analisi del caso nel merito e comporta sanzioni economiche per chi lo ha proposto. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha chiuso la porta a un ulteriore esame della vicenda, ribadendo l’importanza dei requisiti di ammissibilità delle impugnazioni.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Ultima Istanza
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa il 1° marzo 2024. Un individuo, nato a Cerignola nel 1990, ha deciso di portare il suo caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. Tuttavia, l’iter del suo ricorso si è interrotto bruscamente, senza che i giudici entrassero nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025, ha emesso un’ordinanza lapidaria. Il provvedimento dichiara il ricorso inammissibile. Questa formula tecnica significa che l’impugnazione non è stata neanche presa in esame nel merito, in quanto carente dei presupposti e dei requisiti che la legge impone per poter sottoporre un caso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, le motivazioni sono tipicamente legate a vizi dell’atto di impugnazione. Questi possono includere la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), il mancato rispetto dei termini per la presentazione, o la proposizione di questioni che attengono al merito dei fatti, non riesaminabili in sede di legittimità. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende è una conseguenza diretta e automatica prevista dal codice di procedura penale per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte ha due implicazioni pratiche immediate e rilevanti. La prima è che la sentenza della Corte d’Appello di Bari diventa definitiva e non più impugnabile. La seconda è di natura economica: il ricorrente non solo non ha ottenuto una revisione del giudizio precedente, ma è stato anche condannato a sostenere i costi del procedimento dinanzi alla Cassazione e a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso in Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di esaminare sia i fatti sia le questioni di diritto sollevate, chiudendo definitivamente il caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 27/09/1990
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza dell
motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e
delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica
adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 d sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere COGNOME