Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17064 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza dell
motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e
delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica
adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 d sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere Estensore