Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17366 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17366 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono, complessivamente, manifestamente
infondati e comunque ripetitivi e privi di specificità, poiché:
– il primo propone una linea difensiva che costituisce un novum,
non formulato nei gradi di merito, e che, per di più, confligge radicalmente con la statuizione di
responsabilità dell’imputato, incentrata sulla sua conoscenza delle suppellettili sottratte in quanto firmatario originario del contratto di affitto;
– il secondo ed il terzo, sulla mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.
(e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell’art. 131 bis cod. pen. non si confrontano con la sentenza ove le questioni sono
diffusamente trattate, con argomenti congri e per nulla illogici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2025