Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione fornisce un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione, pur essendo breve, è estremamente significativa nel panorama della procedura penale, poiché pone fine al percorso processuale di un imputato e comporta conseguenze economiche dirette. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere meglio la funzione della Corte e gli esiti di una simile pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste in data 02/07/2024. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni. Il caso è stato quindi assegnato alla settima sezione penale, che ha fissato l’udienza per la discussione al 10/04/2025.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
All’esito dell’udienza, dopo aver sentito la relazione del Consigliere incaricato, il collegio giudicante ha emesso la sua decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa pronuncia ha un effetto perentorio: impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. In altre parole, i giudici non hanno valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno, ma si sono fermati a una valutazione preliminare sulla conformità dell’atto di ricorso ai requisiti previsti dalla legge.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due specifiche obbligazioni economiche:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute nello svolgimento del giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme procedurali, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che si concentra esclusivamente sul dispositivo, ovvero sulla decisione finale. Non vengono esplicitate le ragioni specifiche che hanno portato i giudici a considerare il ricorso presentato come inammissibile. Tuttavia, è possibile delineare le cause più comuni che portano a una tale conclusione. Un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile per una varietà di motivi, tra cui la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici richiesti dalla legge, l’assenza di un interesse concreto da parte del ricorrente o la proposizione di questioni che non possono essere esaminate in sede di legittimità, come le rivalutazioni dei fatti già accertati nei gradi di merito.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali nella presentazione dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata, ma espone anche il ricorrente a sanzioni economiche significative. Questo caso serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, garantendo che l’atto sia redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti per evitare una pronuncia che, di fatto, chiude definitivamente la porta a ogni ulteriore riesame della vicenda processuale.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso viene respinto per motivi procedurali o formali, senza che la Corte entri nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese del processo e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi giudicati inammissibili.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza si limita a comunicare la decisione di inammissibilità e le relative condanne economiche, senza specificare le motivazioni giuridiche che hanno portato a tale conclusione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17366 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 08/10/1984
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso sono, complessivamente, manifestamente
infondati e comunque ripetitivi e privi di specificità, poiché:
– il primo propone una linea difensiva che costituisce un novum,
non formulato nei gradi di merito, e che, per di più, confligge radicalmente con la statuizione di
responsabilità dell’imputato, incentrata sulla sua conoscenza delle suppellettili sottratte in quanto firmatario originario del contratto di affitto;
– il secondo ed il terzo, sulla mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.
(e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell’art. 131 bis cod. pen. non si confrontano con la sentenza ove le questioni sono
diffusamente trattate, con argomenti congri e per nulla illogici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2025