Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Manifesta Infondatezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di presentare motivi di impugnazione solidi e giuridicamente pertinenti. Il caso riguarda un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello, ma la Suprema Corte lo ha respinto per manifesta infondatezza, con significative conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Processo
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. Una presunta violazione della legge processuale, sostenendo che il dispositivo della sentenza d’appello fosse privo di elementi essenziali riguardo alla conferma della sospensione condizionale della pena.
2. Un vizio di motivazione, criticando le argomentazioni della corte territoriale.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della decisione di secondo grado, mettendo in discussione la correttezza formale e sostanziale della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Questa decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il vaglio di legittimità. La Corte ha stabilito che i giudici d’appello si erano correttamente pronunciati su quanto era stato loro devoluto e che la sentenza di secondo grado, nel riformare parzialmente quella di primo grado, aveva legittimamente confermato le parti non modificate, come previsto dalla procedura.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i due vizi lamentati dal ricorrente.
Per quanto riguarda la presunta violazione processuale, i giudici hanno chiarito che la prassi seguita dalla Corte d’Appello era corretta. Quando una sentenza di primo grado viene parzialmente riformata, il giudice del gravame deve esprimersi solo sulle parti modificate, confermando implicitamente il resto della decisione. Non vi era, quindi, alcuna carenza nel dispositivo.
Relativamente al vizio di motivazione, la Cassazione ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non rappresentavano una vera e propria critica alla logicità della sentenza, ma piuttosto un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Sulla base di questa manifesta infondatezza, la Corte, richiamando la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale e l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere una sua colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni economiche, è essenziale che i motivi di impugnazione si concentrino su vizi di legittimità specifici (violazione di legge o vizi di motivazione palesi e non rivalutazioni dei fatti) e non su una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. La decisione serve da monito sull’uso ponderato dello strumento dell’impugnazione, scoraggiando ricorsi dilatori o palesemente infondati che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi proposti costituiscono argomentazioni meramente rivalutative del merito dei fatti, non ammesse in sede di legittimità, o quando l’impugnazione è considerata manifestamente infondata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata di 3.000,00 euro.
Perché il ricorrente deve versare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento è una sanzione prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso, quando non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto l’impugnazione senza colpa. Si tratta di una misura volta a disincentivare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12589 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/01/2001
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1. GLYPH li ricorso di NOME COGNOME in ordine al dedotto vizio di violazione di legge processuale correlato ad un dispositivo ritenuto privo di elementi essenziali quanto alla conferma della già applicata sospensione condizionale della pena è inammissibile siccome correttamente i giudici di appello si sono pronunziati su quanto devoluto e siccome come noto la sentenza di primo grado ove riformi la precedente deve esprimersi sulle parti riformate confermando nel resto la decisione impugnata come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, si tratta di argomentazioni meramente rivalutative del merito come tali inammissibili in questa sede.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024