Ricorso inammissibile: perché non basta ripetere le stesse ragioni?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte nel grado precedente è una strategia destinata al fallimento. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per responsabilità penale emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non rassegnata alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi principali. I primi due contestavano la sua colpevolezza, mentre il terzo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del ‘recesso attivo’.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i motivi presentati e li ha giudicati tutti inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. Il risultato è stato netto: il ricorso è stato respinto, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. I motivi si dividono in due categorie.
La mera ripetizione dei motivi d’appello
I primi due motivi sono stati considerati una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica e le conclusioni della sentenza impugnata. In altre parole, non basta dire che la sentenza è sbagliata; bisogna spiegare perché, individuando vizi logici o violazioni di legge precise nel ragionamento del giudice precedente. In questo caso, i motivi erano solo ‘apparenti’, non specifici, e quindi inadeguati.
Il divieto di riesame dei fatti
Il terzo motivo, relativo al ‘recesso attivo’, è stato dichiarato inammissibile per una ragione diversa ma altrettanto importante. La ricorrente chiedeva alla Cassazione una ‘diversa ricostruzione storica dei fatti’ per dimostrare che il suo comportamento meritasse l’attenuante. Tuttavia, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove e decidere come sono andati i fatti, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Chiederle di sovrapporre la propria valutazione a quella della Corte d’Appello è un’istanza non consentita dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un evento raro e comporta conseguenze serie, come la condanna a spese e sanzioni. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che i motivi di ricorso si concentrino sui vizi della sentenza impugnata, offrendo una critica puntuale e giuridicamente fondata, anziché limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello e perché chiedevano una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che l’appellante ha riproposto gli stessi identici argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio, senza formulare critiche nuove e specifiche contro il ragionamento giuridico e logico della sentenza impugnata, rendendo così i motivi solo apparenti e non conformi alla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40758 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penal responsabilità dell’imputata per entrambi i delitti a questa ascritti, sono indeducibili pe fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appell e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano pagine 1 e 2 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che l’ultimo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento del recesso attivo, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzion storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazi non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakan Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusio dell’ipotesi del recesso attivo (cfr. pagina 2 della motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente