Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero quando i motivi presentati sono talmente privi di fondamento da non poter essere nemmeno discussi nel merito. Questo caso specifico offre spunti importanti sulla validità delle notifiche e sull’onere di motivazione dei giudici.
I fatti del processo
Una persona imputata in un procedimento penale decideva di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
1. Un presunto vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio, che a dire della ricorrente sarebbe stato viziato da un errore materiale.
2. La presunta omessa motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, valutando la validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di pregio giuridico.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si basa su una valutazione chiara e distinta per ciascuno dei motivi di ricorso.
La validità della notifica nonostante l’errore materiale
Per quanto riguarda il primo punto, la Cassazione ha sottolineato che il decreto di citazione a giudizio era stato ricevuto ‘a mani proprie’ dall’imputata. Questo fatto, accertato e non contestato, è considerato decisivo. L’eventuale ‘evidente errore materiale’ contenuto nella relata di notifica diventa irrilevante di fronte alla certezza che l’atto abbia raggiunto il suo destinatario. La funzione della notifica è infatti quella di portare a conoscenza legale un atto, e la consegna personale ne è la prova più forte. Pertanto, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
La motivazione sulla particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo è stato rigettato con la stessa motivazione di manifesta infondatezza. La ricorrente lamentava una mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello, ma la Cassazione, esaminando gli atti, ha rilevato il contrario. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, sviluppato una ‘puntuale motivazione’ sull’argomento, spiegando le ragioni per cui non riteneva applicabile l’art. 131-bis c.p. al caso di specie. La denuncia della ricorrente era, quindi, smentita direttamente dal contenuto della sentenza impugnata.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ha disposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà, basandosi su argomentazioni giuridiche solide e non su pretesti formali o affermazioni smentite dai fatti processuali.
Un errore materiale nella relata di notifica invalida la notifica stessa?
No, secondo l’ordinanza, se l’atto (come il decreto di citazione a giudizio) è stato consegnato personalmente all’imputato (‘a mani proprie’), un evidente errore materiale nella documentazione di notifica non inficia la validità della stessa.
Cosa succede se si contesta la mancanza di motivazione di una sentenza d’appello, ma la motivazione in realtà esiste?
Il motivo di ricorso viene considerato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione, verificando che la Corte d’Appello aveva fornito una puntuale motivazione, dichiara il ricorso inammissibile su quel punto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevata preliminarmente la tardività della memoria sopravvenuta;
considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il decreto di citazione a giudizio risulta ricevuto dall’imputata a mani proprie, non risultando ciò inficiato dall’evidente errore materiale contenuto nella relata della notifica, per come correttamente spiegato dalla Corte di appello;
considerato che la denuncia di omessa motivazione in relazione all’art. 131bis cod. pen. risulta manifestamente infondato, perché smentito dalla puntuale motivazione a tale riguardo sviluppata dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente