Impugnazione e Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Precoce
Nel complesso mondo della procedura penale, i tempi e le modalità di impugnazione delle decisioni giudiziarie sono regolati da norme stringenti. Un errore, anche apparentemente piccolo, può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando gli sforzi difensivi o accusatori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un caso emblematico: l’impugnazione di un provvedimento prima che le sue motivazioni siano state depositate.
I Fatti del Caso: La Controversia Procedurale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame. Quest’ultimo, accogliendo l’istanza di un indagato, aveva emesso un provvedimento favorevole a quest’ultimo. Il punto cruciale è che il Pubblico Ministero ha deciso di impugnare tale provvedimento davanti alla Corte di Cassazione basandosi unicamente sul dispositivo, ovvero sulla parte della decisione che contiene il solo verdetto, senza attendere il deposito delle motivazioni, che ne spiegano le ragioni giuridiche.
L’oggetto della contestazione del PM riguardava la presunta incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini Preliminari che aveva inizialmente emesso una misura cautelare. Tuttavia, le ragioni per cui il Tribunale del Riesame aveva ritenuto quel giudice incompetente non erano affatto esplicitate nel semplice dispositivo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso presentato dal Pubblico Ministero semplicemente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, che bilancia l’esigenza di celerità con la necessità di un contraddittorio completo e consapevole. L’impugnazione è stata ritenuta ‘prematura’ e ‘cieca’, in quanto mossa senza conoscere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice precedente.
Le Motivazioni: Il Principio di Diritto e i suoi Limiti
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto. Presentare un’impugnazione prima del deposito delle motivazioni non è, di per sé, una causa automatica di inammissibilità. Esistono casi in cui il vizio della decisione è talmente evidente dal solo dispositivo che è possibile contestarlo immediatamente.
Tuttavia, questa regola generale subisce un’eccezione fondamentale, che è proprio quella applicata nel caso di specie. Se le censure sollevate nel ricorso riguardano aspetti che possono essere compresi e valutati solo attraverso la lettura delle motivazioni, allora il ricorso inammissibile è l’unica conseguenza possibile. Nel caso in esame, per contestare la valutazione del Tribunale del Riesame sulla competenza territoriale, era indispensabile conoscerne il ragionamento. Poiché il PM ha agito prima, il suo ricorso è stato giudicato privo del necessario fondamento argomentativo, basandosi su mere supposizioni riguardo alle ragioni del giudice.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 50099 del 2017) per rafforzare il concetto che il vizio denunciato deve essere ‘apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione’. In mancanza di questa condizione, l’atto di impugnazione non può essere accolto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. L’ansia di agire tempestivamente non deve mai prevalere sulla necessità di costruire un’impugnazione solida e ben argomentata. La decisione sottolinea che, salvo casi eccezionali di vizi palesemente emergenti dal dispositivo, la prudenza impone di attendere il deposito delle motivazioni prima di presentare ricorso. Agire diversamente espone al concreto e serio rischio di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di inammissibilità, sprecando tempo e risorse e precludendo la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
È sempre inammissibile un ricorso presentato prima del deposito delle motivazioni della decisione impugnata?
No, non lo è automaticamente. È ammissibile solo se le censure proposte si riferiscono ad aspetti della decisione che sono chiaramente ed inequivocabilmente evidenti dal solo dispositivo, senza bisogno di interpretare il ragionamento del giudice.
Perché in questo caso specifico il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i vizi denunciati – relativi alle ragioni della ritenuta incompetenza di un giudice – non potevano essere compresi o desunti dalla sola lettura del dispositivo. Per valutarli, era indispensabile conoscere le motivazioni, che non erano ancora state depositate al momento dell’impugnazione.
Qual è il principio pratico che si ricava da questa ordinanza?
Il principio è che un’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile se, presentata prima del deposito della motivazione, solleva questioni complesse il cui esame richiede necessariamente la conoscenza delle ragioni giuridiche esposte dal giudice. La fretta, in questi casi, può precludere l’accesso al giudizio di grado superiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2024 del TRIB. LIBERTA di. PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto dal AVV_NOTAIO ministero del tribunale di Marsala avvers dispositivo della ordinanza con cui il tribunale del riesame di Palermo ha acc l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, propos mancanza di previo avvenuto deposito delle relative motivazioni, è inammissibile siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della rit incompetenza del Gip del tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativ di misura cautelare personale impugnata, non desumibili di per sé la cit dispositivo. Come noto, infatti, la presentazione dell’impugnazione prima d deposito della motivazione non è di per sé causa d’inammissibilità, purchè censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evinc inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzab senza necessità di fare riferimento alla motivazione. (In applicazione del princ la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’imputato lament l’omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei mo aggiunti). (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331 – 01). Tale non è il c in esame.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 24/05/2024.