Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Può Rifiutare il Tuo Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione del processo. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: per essere esaminato, un ricorso non può essere una copia di quanto già detto. Quando questo accade, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze negative per chi lo propone. Analizziamo insieme un caso pratico per capire meglio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello per un reato, nonostante fosse stato assolto in primo grado. La condanna in secondo grado si basava su prove solide: le dichiarazioni di un maresciallo, un fascicolo fotografico e un referto medico. Questi elementi, nel loro insieme, dimostravano l’incompatibilità tra le lesioni riportate dall’imputato e la sua versione di un falso sinistro stradale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza che ha messo fine al percorso giudiziario dell’imputato in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non avevano i requisiti necessari per essere discussi, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame.
Le Motivazioni della Scelta
La ragione principale dietro la decisione della Corte risiede nella natura stessa dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni dell’imputato erano una semplice riproduzione delle stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza di secondo grado, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze.
Questo comportamento processuale viola il principio di specificità del motivo di ricorso, sancito dall’art. 591 del codice di procedura penale. La legge richiede che l’atto di impugnazione contenga una critica mirata e pertinente alle ragioni della decisione che si contesta. Deve esserci una correlazione diretta tra ciò che si lamenta e ciò che il giudice precedente ha scritto. In questo caso, tale correlazione mancava. Il ricorso era generico e non si confrontava con la solida base probatoria (dichiarazioni, foto, referto) su cui si fondava la condanna d’appello.
Le Conclusioni: Conseguenze e Lezioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ci offre una lezione importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, è una strategia destinata al fallimento e comporta ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione delle censure già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, mancando quindi di specificità e di una critica mirata alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso?
Significa che il ricorso non individua in modo chiaro e preciso i vizi logici o giuridici della decisione che si contesta. In questo caso, il ricorrente non ha stabilito una correlazione tra le sue lamentele e le ragioni effettivamente esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericament si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, a front una sentenza che lo aveva assolto in primo grado per l’incendio asseritamen connesso al delitto contestato, e il vizio di motivazione rispetto alla mede doglianza già proposta in appello, sono meramente riproduttivi delle ste censure in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull’irri dell’esito dell’ulteriore procedimento a carico del ricorrente rispetto alla prov elementi costitutivi del reato contestato . dalle dichiarazioni del maresciallo, corroborate dal fascicolo fotografico e dal referto medico, da c evince l’incompatibilità delle lesioni riportate con il falso sinistro denunciato);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a ment dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consi liere es nsore
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La Presidente