Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini precisi del proprio giudizio. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza, deve farlo presentando motivi validi e pertinenti alla sede di legittimità. In caso contrario, come vedremo, non solo il ricorso viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. I motivi del ricorso, tuttavia, non vertevano su presunte violazioni di legge, ma riproponevano doglianze su profili di merito già ampiamente esaminati e respinti dal giudice precedente. In particolare, la Corte d’Appello aveva negato la concessione di benefici di legge basandosi su un’attenta valutazione della condotta dell’imputato.
Il giudizio prognostico negativo e il ricorso inammissibile
La Corte d’Appello aveva formulato un “giudizio prognostico negativo”. Questa valutazione si fondava non solo sui precedenti penali del soggetto, ma anche sulla sua “tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte”. In sostanza, il giudice di merito aveva ritenuto, con argomenti giuridicamente corretti, che l’imputato non offrisse garanzie di un futuro rispetto delle regole, giustificando così il diniego dei benefici richiesti.
Il ricorrente ha tentato di contestare questa valutazione di merito davanti alla Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la sede di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Il suo compito non è rivalutare le prove o le circostanze, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Poiché i motivi del ricorso erano costituiti da critiche su aspetti già correttamente vagliati e decisi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, si traducevano in doglianze su profili di censura che erano stati adeguatamente esaminati e disattesi con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione della pericolosità sociale e l’affidabilità del condannato, espressa attraverso il giudizio prognostico, rientra pienamente nelle competenze del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è motivata in modo logico e coerente.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un nuovo esame dei fatti. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un difetto grave nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di contestare valutazioni di merito già adeguatamente motivate porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi consistevano in doglianze su profili di merito già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere un nuovo esame dei fatti che non compete alla Cassazione.
Cosa si intende per “giudizio prognostico negativo” nel contesto di questa ordinanza?
Significa che la Corte d’Appello ha espresso una previsione sfavorevole sul futuro comportamento del ricorrente, ritenendo che non avrebbe rispettato le regole. Questa valutazione si basava sia sui precedenti penali sia sulla sua “tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte”.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 186 – R.G. n. 1892/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto ai benefici di legge, la Corte di appello ha inteso far riferimento tanto ai precedenti tanto “alla tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte” per esprimere un giudizio prognostico negativo, cfr. Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098; Sez. 4, n. 1770 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275072);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.