Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
Presentare un appello è un diritto fondamentale, ma non è un’azione da intraprendere alla leggera. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando ci si limita a ripetere argomenti già bocciati in precedenza, senza sollevare nuove questioni di diritto. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i limiti e le condizioni del ricorso alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla decisione di una Corte d’Appello che aveva confermato una sentenza di primo grado. Al centro della questione vi era un sinistro stradale che, secondo i giudici di merito, non era mai avvenuto. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un presunto ‘difetto di motivazione’. A suo dire, la Corte d’Appello non aveva valutato adeguatamente le prove e non aveva spiegato in modo convincente le ragioni per cui riteneva fittizio l’incidente denunciato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata netta: il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede in un principio fondamentale della procedura penale. Il ricorso davanti alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di argomenti già ampiamente analizzati e confutati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua motivazione, aveva spiegato con ‘precisi argomenti’ perché considerava il sinistro come mai avvenuto. Il ricorrente, invece di contestare specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento dei giudici d’appello, si è limitato a riproporre la sua versione dei fatti, sperando in una nuova valutazione delle prove. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un insegnamento importante: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria ragione. È indispensabile che il ricorso sia tecnicamente ben fondato, evidenziando vizi specifici della sentenza impugnata che riguardino la violazione di leggi o difetti manifesti nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Ripetere le stesse doglianze già respinte in appello non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta infatti la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione, rendendo la sconfitta ancora più pesante.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o specifici vizi della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’argomento portato all’attenzione della Cassazione è sostanzialmente identico a quello già presentato e giudicato infondato nel precedente grado di giudizio, senza che vengano aggiunti elementi di critica specifici contro la logica o la legalità della decisione d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso che lamenta il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove appare meramente riproduttivo di profili già analizzati e confutati dalla Corte d’appello che, con i precisi argomenti esposti a pag. 8 della motivazione, ha spiegato le ragioni per le quali ritenere mai avvenuto il sinistro denunciato dal ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.